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Sapevate che avete diritto alla riduzione dell’IVA dal 20 al 4% sulle utenze telefoniche (fisso, mobile, internet)?

Ed inoltre la normativa prevede la gratuità del servizio Internet per 90 ore mensili e l'esenzione dalla tassa governativa per gli abbonamenti telefonia mobile intestati direttamente al disabile. E’ un bel risparmio! Vi spieghiamo come si fa.

Per ottenerli occorre scrivere direttamente alla Società che gestisce il servizio, semmai chiedendo dettagli prima al numero del Customer Care, il quale potrà fornirvi la modulistica ed i riferimenti ai quali spedire la richiesta.

Qui di seguito vi riporto lo schema della lettera che ho inviato alla Fastweb.

 

Roma, .....

 

Spett. .....

Fax tel.  .....

 

Oggetto: agevolazioni per disabili sul Contratto ..... della utenza ..... intestata a .....

 

Con riferimento alla delibera dell’Autorità delle Comunicazioni ed alla normativa fiscale vigente, chiedo che venga riconosciuta alla utenza in oggetto:

  • riduzione dell’IVA dal 20% al 4%;
  • la fruizione gratuita di Internet per un importo pari ad almeno 90 (novanta) ore mensili.

 

In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti

 

Firma

.....

 

Indirizzo e recapiti telefonici

.....

 

Allegati:

  • Certificato riconoscimento invalidità totale come cieco totale di mio figlio ...., rilasciato dalla Commissione sanitaria del SSN.
  • Libretto nominativo attestante il titolo di tutore nei confronti di mio figlio ....,
  • Certificato di stato di famiglia.

  

Per scaricare il modello in formato MS Word, clicca qui.

 

Normativa di riferimento

Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998

Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.

(pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.77 del 2 aprile 1998)

Articolo 1.

1.       Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.

Articolo 2.

1.       Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

2.       I soggetti portatori di handicap, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra.

3.       La documentazione prevista nel precedente comma è prodotta al cedente anteriormente all’effettuazione della cessione ovvero all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.

 

Delibera n. 514/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.235 del 9 ottobre 2007)

1.       Ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera c, della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale.

2.       La domanda per l’agevolazione di cui al comma 1 è presentata dall’utente all’operatore che fornisce il servizio al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la cecità totale, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un utente convivente con il soggetto cieco totale, anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.

3.       L’agevolazione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Per ulteriori informazioni sull'argomento, clicca qui.


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