Disabili, congedo ai figli conviventi
L'Inps ha definito le condizioni. Definite le regole per l'estensione del diritto al congedo straordinario, della durata massima di due anni, al figlio convivente con persona in disabilità grave. Lo ha fatto l'Inps, con la circolare 41 del 16 marzo.
Con la sentenza 19 del 26 gennaio, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/ 01 («Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità») nella parte nella quale non include, tra i soggetti legittimati a fruire del congedo, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Perché il figlio convivente con la persona gravemente disabile possa usufruire del congedo si devono verificare quattro condizioni:
- il genitore portatore di handicap grave non è coniugato o non convive col coniuge, oppure – se coniugato e convivente col coniuge – si trova in una di queste situazioni: il coniuge non presta attività lavorativa o è lavoratore autonomo; il coniuge ha espressamente rinunciato al congedo, per lo stesso soggetto e negli stessi periodi;
- entrambi i genitori del portatore di handicap risultano deceduti o totalmente inabili;
- il genitore portatore di disabilità grave non ha altri figli o non convive con alcuno di essi, oppure – se ha altri figli conviventi - ricorre una delle seguenti situazioni: questi figli (diversi da chi richiede il congedo) non svolgono attività lavorativa o sono lavoratori autonomi; i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) hanno espressamente rinunciato a godere del congedo per il genitore in questione, nello stesso periodo;
- il portatore di disabilità grave non ha fratelli o non convive con alcuno di essi, o, se ha un fratello convivente, questo fratello non presta attività lavorativa o è lavoratore autonomo oppure ha espressamente rinunciato al congedo per lo stesso soggetto e negli stessi periodi.
Le sedi Inps potranno riesaminare le richieste già pervenute per i rapporti non esauriti (situazioni giuridiche per le quali non è intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto). L'indennità si prescrive in un anno, dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile come congedo.
Fonte: Il Sole 24 Ore (Giuseppe Rodà, 18/03/2009)