Diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo (D. Lgs. 24.02.2009, n. 24)
L’8 aprile 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo n.24 del 24 febbraio 2009 (pubblicato in G.U. del 24/3/2009) che detta una specifica disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti dei disabili nel trasporto aereo.
Queste, in sintesi, le disposizioni di maggiore interesse del decreto legislativo n.24 del 24 febbraio 2009 che ha visto l’Unione fra i protagonisti delle consultazioni avviate presso l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC):
- è vietato rifiutare l’imbarco o una prenotazione per un volo per motivi di disabilità o di ridotta mobilità;
- è obbligatorio informare il pubblico, in formati accessibili, sulle norme di sicurezza applicate al trasporto di persone con disabilità nonché sulle eventuali restrizioni al loro trasporto;
- è obbligatorio informare, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilità presenti sul volo che richiedono assistenza. Quest’ultimo è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie;
- è obbligatorio designare in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza sia all’interno che all’esterno del terminal, mettendo a disposizione dei disabili le informazioni di base sull’aeroporto;
- vettore aereo e gestore aeroportuale devono garantire la presenza di personale adeguato alle esigenze dei disabili e provvedere all’opportuna formazione di tutto il personale che lavora in aeroporto, in modo da essere idoneo alla loro assistenza;
- vettore aereo e gestore aeroportuale devono adempiere agli obblighi di assistenza e alle altre disposizioni previste dagli allegati 1 e 2 al decreto; inoltre il gestore deve fissare e rendere pubbliche le norme di qualità per l’assistenza dell’all.1, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.
Le sanzioni vanno dai cinquemila ai centoventimila euro, per i casi più gravi, come il negato imbarco, salvo che il caso rientri tra quelli per cui il Regolamento n. 1107 prevede una deroga, giustificata da motivi di sicurezza.
Gli obblighi sono posti a carico, a seconda dei casi, dei vettori aerei, degli operatori turistici, dei gestori aeroportuali e le violazioni saranno accertate dall’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile), che comminerà le sanzioni amministrative previste dal decreto, salvo che il fatto costituisca reato.
Presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti è stato istituito un fondo per le iniziative a favore dei passeggeri con disabilità, che sarà finanziato con l’applicazione delle sanzioni previste.