Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2008/2009
Circolare UIC n. 68 (prot. 5176/2008-03-06)
Con Circolare 1° febbraio 2008, n. 19, il Ministero della Pubblica Istruzione ha provveduto a trasmettere lo schema di Decreto interministeriale, recante le disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2008/2009, decreto da emanare di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’interesse della materia è evidente, se si considera che la consistenza degli organici incide sul rapporto alunni/classi e sul funzionamento complessivo del sistema d’istruzione.
Qui, si illustrano le procedure che sottendono la determinazione degli organici regionali, provinciali e d’istituto e l’attivazione dei posti di sostegno.
Si tralascia tutto quanto attiene la consistenza degli organici nei vari gradi della scuola.
La trattazione, necessariamente tecnica, può risultare ostica ai non addetti ai lavori. Si ritiene, perciò, di fare cosa utile, evidenziando in grassetto i passaggi di maggiore e più generale interesse.
Chi fosse interessato, può prendere visione del testo integrale dei provvedimenti di cui trattasi, collegandosi, rispettivamente, agli indirizzi:
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/cm19_08.pdf
e
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/all_cm19_08.pdf.
Entrando nel vivo dell’argomento, si segnala che, a livello nazionale, la consistenza delle dotazioni organiche è definita in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 412, della legge finanziaria 2008, che ha previsto, per l’anno scolastico 2008/2009, una riduzione di dieci mila posti del personale docente e di mille posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, anche detto personale ATA.
L’obiettivo è conseguito, decurtando l’organico di diritto di sei mila unità complessive, in modo tale da poter assicurare una maggiore stabilità del personale. Le ulteriori riduzioni saranno operate sull’organico di fatto, in relazione al numero degli alunni effettivamente frequentanti, e consentiranno di rapportare le consistenze del personale, docente e non docente, alle reali necessità del territorio.
L’organico globalmente definito è ripartito a livello regionale, tenendo conto della distribuzione degli alunni nei vari ordini e gradi della scuola e delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dei bacini di utenza dei singoli istituti scolastici.
La definizione delle risorse necessarie al funzionamento del sistema d’istruzione a livello provinciale e di istituto è affidata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, i quali, informate le Organizzazioni Sindacali, ripartiscono l’organico assegnato, sulla base delle situazioni in essere e delle proposte dei Dirigenti scolastici interessati.
Nel determinare i contingenti provinciali e di istituto, i Direttori generali regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche e possono disporre che le classi, in cui il numero degli alunni eccede di uno o due unità i parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, non vengano sdoppiate.
Gli stessi Direttori sono, inoltre, chiamati a fornire ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali e ai Dirigenti scolastici le istruzioni necessarie a garantire un corretto e puntuale avvio dell’anno scolastico e a vigilare affinché, in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.
Difatti, l’art. 1, comma 411, lettera c., della legge finanziaria 2008 stabilisce che i Dirigenti scolastici dispongono, ove necessario, incrementi del numero delle classi, previa autorizzazione del Direttore generale regionale. Tali incrementi rivestono carattere eccezionale e debbono risultare indispensabili per far fronte ad incrementi degli alunni, non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto. Dopo l’inizio dell’anno scolastico, non sono ammessi né sdoppiamenti, né istituzioni di nuove classi, salvo che, le verifiche dei debiti formativi, programmate dopo il 31 agosto, abbiano esiti negativi in una quantità tale di casi da determinare un numero di alunni per classe superiore alle 31 unità.
I parametri e i criteri di riferimento per la determinazione degli organici e per la formazione delle classi sono, in ogni caso, quelli previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, già citato, e dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, e successive modifiche e integrazioni.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, secondo il dettato del decreto ministeriale n. 141/1999:
1. le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni disabili sono costituite con non più di 20 alunni, purché sia motivata la necessità della riduzione numerica della classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno
2. la presenza di più di un alunno disabile nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di minorazioni lievi; le classi iniziali che ospitano più di un alunno disabile sono costituite con non più di 20 iscritti; nelle classi intermedie, il rispetto di tale limite è rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi
3. criteri e parametri sono applicati nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive; le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni disabili non possono, comunque, essere costituite, superando il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità della minorazione e delle situazioni oggettive degli alunni interessati.
Si rileva come sia importante, per la qualità dei processi di integrazione scolastica, che nel nuovo anno scolastico non sarà consentito formare classi e sezioni secondo criteri e parametri diversi da quelli qui richiamati.
Il diritto allo studio degli allievi disabili è, peraltro, tutelato anche mediante le disposizioni che concernono il numero dei posti di sostegno.
Ai sensi, infatti, dell’art. 2, commi 413 e 414, delle legge finanziaria 2008, il numero dei posti di sostegno è definito in modo da realizzare, a livello regionale, il graduale raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili e da evitare la formazione di nuovo personale precario.
Nel dettaglio, il comma 413 stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi funzionanti nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007.
In conseguenza di ciò, il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili, in organico di diritto e in organico di fatto, nell’anno scolastico 2008/2009, in ciascun ambito regionale è il seguente: Abruzzo, 1.834; Basilicata, 1.030; Calabria, 3.791; Campania, 12.076; Emilia Romagna, 5.689; Friuli Venezia Giulia, 1.288; Lazio, 8.737; Liguria, 2.122; Lombardia, 11.444; Marche, 2.249; Molise, 470; Piemonte, 6.080; Puglia, 7.535; Sardegna, 2.599; Sicilia, 12.490; Toscana, 4.646; Umbria, 962; Veneto, 5.840; totale, 90.882.
In sostanza, per il prossimo anno scolastico, sono confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti nell’anno scolastico 2007/2008, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni.
Quanto al comma 414, esso prevede che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008/2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007.
Di conseguenza, gli attuali 48.696 posti di sostegno in organico di diritto sono incrementati a: 53.581, nell’anno scolastico 2008/2009; 58.463, nell’anno scolastico 2009/2010; e 63.348, nell’anno scolastico 2010/2011.
Va da sé che tali incrementi sono senz’altro positivi ai fini della stabilità del personale e, quindi, della continuità didattica.
Altro elemento utile al successo dei processi di inserimento è che, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 605, lettera b., della legge finanziaria 2007, che postula la necessità di far corrispondere l’individuazione degli organici alle effettive esigenze attraverso una stretta collaborazione tra Uffici Scolastici Regionali, Regioni, Aziende Sanitarie Locali e istituzioni scolastiche, sia stato istituto un tavolo di lavoro presso la Conferenza Unificata, per il raggiungimento di una intesa finalizzata alla più razionale organizzazione ed utilizzazione di tutte le risorse necessarie per la integrazione scolastica dell’alunno disabile.
Questa circolare è presente in forma digitale sul Sito Internet dell'UIC: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp