INPS: Verifiche straordinarie in materia di invalidità civile. Criteri di attuazione
L’INPS con circolare n. 77 del 21 luglio 2008 ha specificato quali criteri verranno seguiti per l’attuazione del piano di verifiche straordinarie in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 80 del decreto legge 112/2008 che ha previsto, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
Infatti, si rammenta che, con il trasferimento all’INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, decretato dall’art. 10 della legge n. 248/2005 e attuato con il D.P.C.M. 30 marzo 2007, l’attività di verifica ordinaria e straordinaria relativa alla permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione di pensioni, assegni e indennità, è rientrata nelle competenze dell’Istituto. L’accertamento in merito alla permanenza dei requisiti sanitari viene, quindi, attuato attraverso la Commissione Medica Superiore (CMS) e le Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (CMVP).
Al riguardo, va anche tenuto conto che gli accertamenti di verifica relativi alla permanenza dei requisiti reddituali ai fini del diritto alla percezione delle provvidenze economiche, vengono normalmente effettuati nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, attraverso controlli incrociati tra le informazioni contenute nel Casellario centrale dei pensionati e quelle afferenti alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. Anche questo tipo di controlli sarà oggetto di apposita pianificazione, come è avvenuto in passato, attraverso accordi interdirigenziali delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
In considerazione dell’importanza della materia per tutti i soggetti fruitori di provvidenze economiche, si ritiene di fare cosa utile richiamando le modalità procedurali che verranno seguite.
Verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari
La programmazione dell’attività di verifica straordinaria diretta all’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, è predisposta dalla Commissione Medica Superiore di concerto con la Struttura centrale di Progetto Invalidità civile e la Direzione Centrale Prestazioni.
Nella circolare sono indicate nel dettaglio le linee guida che l’Istituto segue per pianificare l’attività di verifica sia a livello nazionale che locale.
Si rammenta che, comunque, possono essere disposte ed eseguite dalla CMS o dalle CMVP da questa delegate, verifiche straordinarie non connesse alla programmazione annuale ma afferenti a singoli casi, per i quali si rilevi la necessità di verificare, magari in occasione di segnalazioni o in presenza di nuovi elementi, la permanenza del requisito sanitario determinante per la fruizione della provvidenza economica.
Procedura di accertamento
La legge 8 agosto 1996 n. 425 ha indicato la procedura da seguire per le verifiche di competenza del Ministero dell’Economia, stabilendo che la permanenza dei requisiti sanitari è accertata mediante visita diretta e relativo verbale redatto da medici appartenenti alla Commissione Medica Superiore o alle Commissioni Mediche di Verifica.
Gli invalidi sono chiamati a visita di verifica con le modalità indicate dalle predette norme (lettera raccomandata inviata con congruo anticipo, nella quale va chiarito che i soggetti possono farsi assistere, nel corso della visita, da un medico di fiducia).
Per gli invalidi che si trovino nell’impossibilità fisica di raggiungere la sede della verifica e presentino idonea documentazione medica, può essere disposta la visita domiciliare e si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui al messaggio INPS n. 3933 del 14/02/2008.
La visita domiciliare è disposta d’ufficio, senza far luogo al provvedimento di sospensione nei riguardi dei soggetti ultrasettantenni e dei minori affetti da gravi patologie congenite (corrispondenti ad un grado di invalidità del 100%).
I medici incaricati di effettuare la verifica accertano, nei confronti dei cittadini invalidi beneficiari di pensioni, assegni e indennità, la permanenza del possesso dei requisiti sanitari prescritti per il diritto alla specifica provvidenza economica in pagamento.
La composizione delle Commissioni per l’effettuazione della verifiche straordinarie è stabilita dal Presidente della CMVP; per la CMS, dal Presidente. Nell’ipotesi di comprovata difficoltà nel reperimento di medici nell’ambito della propria Commissione, il Presidente può incaricare medici appartenenti a Commissioni limitrofe, previa intesa con i rispettivi Presidenti. Non possono essere investiti dell’incarico di effettuare l’accertamento di verifica, i medici che hanno fatto parte di Commissioni che, a qualsiasi titolo, si siano pronunciate in ordine al riconoscimento dello stato di invalidità del soggetto o che lo abbiano avuto in cura o che si trovino, rispetto al singolo caso, in altre situazioni di incompatibilità.
In sede di verifica straordinaria, sono valutate le patologie riscontrate all’atto della visita, tenendo quindi conto anche di quelle insorte successivamente all’accertamento primario (D.L. 30 settembre 2003, n. 526) e con riferimento alle disposizioni di legge ed alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti al momento della verifica straordinaria stessa. Le verifiche straordinarie non permettono di riconoscere una percentuale di invalidità superiore a quella in precedenza determinata (art. 2 e 3 D.M. Tesoro del 20.09.89 n. 293).
Può essere richiesto alla ASL il verbale originario di concessione e la relativa documentazione sanitaria.
Si sottolinea che, qualora le malattie invalidanti a suo tempo accertate o documentate siano giudicate aggravate, tale giudizio vale unicamente ai fini della verifica. L’interessato, ove lo ritenga opportuno, può presentare domanda di aggravamento (alla ASL), con la consueta procedura.
Al termine della visita di verifica, i medici redigono il relativo verbale, avendo cura di compilarlo in tutte le sue parti, con chiarezza e precisione. Al verbale dovranno essere allegati gli esiti degli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti, copia del provvedimento di concessione della provvidenza e il verbale originario che ha dato luogo alla concessione. Il verbale dovrà, inoltre, contenere: il giudizio medico-legale conclusivo afferente alle patologie riscontrate in sede di verifica e il giudizio medico-legale di “conferma” o di “riforma” dello stato invalidante.
La conclusione dell’iter sanitario deve essere sempre approvato dalla CMS.
Il verbale definitivo va trasmesso sollecitamente alla struttura amministrativa di Sede (unità di processo competente).
Copia del verbale medesimo dovrà essere inviata al soggetto interessato, alla ASL ed alla CMS, che potrà riservarsi di richiedere ulteriori note o sintetiche relazioni sull’attività svolta.
Soggetti esclusi dalle verifiche
Si rammenta, che a norma dell’art. 6 comma 3, della legge 9 maggio 2006, n.80, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione.
Le menomazioni di cui alla citata legge n. 80/2006 sono elencate nel Decreto interministeriale 2 agosto 2007 che individua le patologie e le condizioni di perdita di funzioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è individuata la documentazione sanitaria da acquisire al fine di comprovare l’invalidità. Fra tali soggetti sono espressamente compresi i ciechi totali.
Allo scopo di evitare che le verifiche straordinarie possano interessare anche i predetti soggetti, l’INPS provvederà a richiedere, in via preliminare alle ASL, i fascicoli sanitari degli invalidi da sottoporre a verifica straordinaria, per un indispensabile esame preventivo della documentazione sanitaria.
Esito della verifica
La visita di verifica può comportare la conferma del requisito sanitario e quindi del beneficio economico in godimento, riscontrando la permanenza della patologia e la percentuale di invalidità accertata in sede di prima concessione, oppure un aggravamento di quella riscontrata originariamente.
Nell’ipotesi, invece, che l’esito della verifica comporti un declassamento dell’invalidità totale, ma un riconoscimento di parziale invalidità che dia comunque diritto ad una provvidenza economica, la struttura amministrativa, sempre che ricorrano gli altri requisiti prescritti, provvederà alla trasformazione del titolo della provvidenza da erogare (ad es. la pensione di inabilità viene trasformata in assegno mensile) cercando, ove possibile, di assicurare l’erogazione del trattamento economico senza soluzioni di continuità.
Qualora il giudizio medico-legale di verifica si esprima per l’assenza del requisito sanitario e quindi per il disconoscimento del beneficio economico in godimento, la struttura amministrativa INPS competente provvederà alla immediata sospensione del pagamento e al successivo provvedimento di revoca con decorrenza dalla data della verifica (art. 42 legge 326/2003).
Verrà adottato il provvedimento di sospensione immediata anche nel caso che l’invalido, convocato a visita medica di verifica, non si presenti senza giustificato motivo (art. 37, legge n. 448/98). L’interessato è tenuto a fornire entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, idonee giustificazioni in ordine alla mancata presentazione a visita. In mancanza di tale adempimento o nel caso che le giustificazioni fornite non siano ritenute valide dalla Commissione Medica esaminatrice, verrà assunto il provvedimento di revoca della provvidenza economica, con decorrenza dalla data di sospensione. Qualora, invece, le giustificazioni siano ritenute valide, sarà fissata una nuova data di visita medica. Se l’interessato non si presenta neppure a questa visita, verrà adottato il provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di sospensione.
La sospensione dei pagamenti e la conseguente revoca andranno adottate anche nel caso in cui l’invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici eventualmente disposti nel corso della procedura di verifica.
La documentazione relativa all’accertamento sanitario andrà restituita alle ASL di competenza per essere inserita nel fascicolo dell’interessato.
Il provvedimento di revoca deve essere adottato unicamente dalle competenti strutture amministrative delle Sedi INPS (vale a dire dall’unità di processo che tratta l’invalidità civile), che dovranno notificarlo agli interessati e procedere alla eliminazione della pensione. Ciò anche nelle regioni in cui il potere concessorio sia affidato ad Enti diversi dall’INPS (ASL, Regioni, Comuni, Prefettture).
Si ricorda, infine, che, dal momento che l’art. 42, comma 3, del decreto legge 269/2003 (poi convertito con modificazioni nella legge 326/2003) ha soppresso l’istituto del ricorso amministrativo in tale ambito, contro i provvedimenti amministrativi in materia di invalidità civile, compresa la sospensione o revoca delle provvidenze economiche in seguito a verifica, rimane il ricorso giurisdizionale quale unico rimedio esperibile.
Fonte: Circolare UIC n.187 del 24/07/2008
Consulta la circolare INPS n. 77 del 21 luglio 2008.