Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Limiti di reddito per l'anno scolastico 2008/2009
CIRCOLARE UIC n. 39 (PROT 2999/2008-02-06)
L'art. 200, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione", dispone che sono esentati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti ciechi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica.
La legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 9, ha disposto che i limiti di reddito previsti per l'esenzione dalle tasse scolastiche dall'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, siano rivalutati in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
In data 7 gennaio 2008, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il tasso d'inflazione programmato per il 2008 e' pari all'1,7%.
Ciò dato, il Ministero della Pubblica Istruzione, con circolare 18 gennaio 2008, n. 10, ha reso noto che i limiti di reddito, entro i quali e' concessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2008/2009, sono i seguenti:
- 4.799,00 euro, per i nuclei familiari formati da 1 persona
- 7.961,00 euro, per i nuclei familiari formati da 2 persone
- 10.234,00 euro, per i nuclei familiari formati da 3 persone
- 12.222,00 euro, per i nuclei familiari formati da 4 persone
- 14.209,00 euro, per i nuclei familiari formati da 5 persone
- 16.105,00 euro, per i nuclei familiari formati da 6 persone
- 17.996,00 euro, per i nuclei familiari formati da 7 persone.
Con la medesima circolare 18 gennaio 2008, n. 10, il Ministero della Pubblica Istruzione comunica che, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 622, e del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, art.1, gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e al terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
Tale regime di gratuità deriva dall'istituzione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e, successivamente, dall'innalzamento a dieci anni dell'obbligo scolastico. Si inscrive, perciò, nel quadro dei diritti sanciti dalla Costituzione, che, all'art. 34, stabilisce che l'istruzione inferiore e' obbligatoria e gratuita.
Si ricorda che l'esenzione dalle tasse scolastiche è concessa a condizione che lo studente abbia non meno di otto decimi in condotta; che il beneficio è perso dallo studente che incorra in una sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi; e che lo stesso beneficio è sospeso per gli studenti ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
Questa circolare è presente in forma digitale sul Sito Internet UIC: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp