In assemblea. I millesimi necessari per deliberare sulle opere
Basta l'ok di uno su tre.
Per facilitare la realizzazione di impianti diretti al superamento delle barriere architettoniche è previsto che l'assemblea, in deroga a quanto previsto per le delibere riguardanti le innovazioni, possa validamente decidere l'esecuzione degli interventi con la maggioranza semplice, cioè con il voto favorevole di un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio. Unici limiti all'esecuzione di simili opere sono rappresentati dal pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, dall'alterazione del decoro architettonico o dal fatto che l'opera renda inservibile una parte comune all'uso o al godimento anche di un solo condomino. La delibera assunta in spregio di tali vincoli deve ritenersi assolutamente nulla a tutti gli effetti. Ciò significa che la menomazione nel godimento di una cosa comune prevale sull'handicap e quindi che la barriera architettonica condominiale resta tale qualora la sua eliminazione impedisca l'uso di un bene comune da parte anche di un solo condomino oppure comporti un sensibile deprezzamento dell'edificio o, ancor peggio, dell'unità immobiliare di un singolo condomino. Se l'assemblea si rifiuta di decidere o comunque non lo fa entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, il portatore di handicap, nel più ampio senso sopra indicato, può installare a proprie spese servoscala, piattaforme mobili, sistemi di apertura automatica di porte o cancelli e, in genere, strutture mobili e facilmente rimovibili. Può anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso agli esistenti ascensori, alle rampe dei box e, addirittura, all'edificio stesso. È il caso di ricordare che per la realizzazioni di tali interventi possono essere richiesti finanziamenti a fondo perduto, con apposita domanda indirizzata al sindaco del Comune ove è sito l'immobile. Quanto al riparto delle spese, sono ipotizzabili diverse ipotesi, a seconda delle decisioni che adotta l'assemblea. L'accoglimento infatti della richiesta avanzata dal portatore di handicap comporta anche l'addebito dell'onere economico in capo a tutti i condomini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà. Il consenso espresso dall'assemblea sta a significare che i condomini, valutata la natura dell'intervento, lo hanno evidentemente ritenuto utile per tutti loro e non già solo per coloro che lo hanno richiesto. I costi restano invece a esclusivo carico di costoro in caso di decisione negativa (o di mancanza di delibera), ferma comunque in entrambi i casi la possibilità di usufruire dei contributi regionali. Del pari dicasi qualora la richiesta di modifica delle parti comuni giunga dal conduttore di una unità immobiliare. In difetto dell'assenso del condomino locatore, le spese devono essere da lui sopportate, senza alcun addebito per la collettività dei condomini.
Fonte: Il Sole 24 ore (08/12/2008)